I. MESSE E ORAZIONI PER
DIVERSE CIRCOSTANZE
368.
Poiché la Liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali offre ai
fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli
avvenimenti della vita per mezzo della grazia che fluisce dal mistero
pasqualel44, e poiché l'Eucaristia è il sacramento per
eccellenza, il Messale presenta formulari di Messe e orazioni che si
possono usare nelle diverse circostanze della vita cristiana, per le
necessità di tutto il mondo o della Chiesa universale e locale.
369.
Essendovi una maggiore facoltà di scegliere le
letture e le orazioni, è bene che delle Messe per diverse circostanze
si faccia un uso moderato, cioè quando lo esige l'opportunità
pastorale.
370.
In tutte le Messe per diverse circostanze, salvo espresse
indicazioni in contrario, si possono usare le letture feriali con i loro
canti responsoriali, se si accordano con la celebrazione.
371.
Fra queste Messe vengono annoverate le Messe rituali, le Messe per
le varie necessità, quelle per diverse circostanze e le votive.
372.
Le Messe rituali sono collegate con la celebrazione di alcuni
Sacramenti o Sacramentali. Sono proibite nelle domeniche di Avvento,
Quaresima e Pasqua, nelle solennità, nei giorni fra l'ottava di Pasqua,
nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nel Mercoledì delle
Ceneri e nelle ferie della Settimana santa; si devono inoltre osservare
le norme indicate nei libri rituali o nei formulari delle Messe stesse.
373.
Le Messe per varie necessità o per diverse circostanze si
utilizzano in alcuni particolari momenti, in tempi stabiliti o anche di
tanto in tanto. Tra queste, la competente autorità può scegliere Messe
per eventuali suppliche pubbliche, stabilite dalla Conferenza Episcopale
nel corso dell' anno.
374.
Nel caso di una necessità particolarmente grave o di una utilità
pastorale, si può celebrare una Messa adatta, per ordine o con il
consenso del Vescovo diocesano, in qualsiasi giorno, eccetto le solennità
e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, i giorni fra l'ottava di
Pasqua, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Mercoledì delle
Ceneri e le ferie della Settimana santa.
375.
Le Messe votive dei misteri del Signore o in onore della beata
Vergine Maria o degli Angeli o di qualche Santo o di tutti i Santi, si
possono celebrare per la pietà dei fedeli nelle ferie del tempo
ordinario, anche se ricorre una memoria facoltativa. Tuttavia non si
possono celebrare come votive le Messe che si riferiscono ai misteri
della vita del Signore o della beata Vergine Maria, eccetto la Messa
della sua Immacolata Concezione, perché la loro celebrazione è in
armonia con il corso dell' anno liturgico.
376.
Nei giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria o una feria di
Avvento fino al 16 dicembre, del tempo natalizio a cominciare dal 2
gennaio, e del tempo pasquale dopo l'ottava di Pasqua, sono per sé
proibite le Messe per varie necessità e quelle votive. Se però lo
richiede un'autentica necessità o un'utilità pastorale, nella Messa
con partecipazione di popolo si può usare il formulario corrispondente
a questa necessità o utilità, a giudizio del rettore della chiesa o
dello stesso sacerdote celebrante.
377.
Nelle ferie del tempo ordinario nelle quali ricorrono memorie
facoltative o si fa l'ufficio della feria, si può celebrare qualunque
Messa o utilizzare qualunque orazione per diverse circostanze, fatta
eccezione per le Messe rituali.
378.
Si raccomanda particolarmente la memoria di santa Maria in sabato,
perché nella Liturgia della Chiesa viene venerata in modo speciale e
prima di tutti i Santi la Madre del Redentorel45.
II. MESSE PER
I DEFUNTI
379.
La Chiesa offre il sacrificio eucaristico della Pasqua di Cristo
per i defunti, in modo che, per la comunione esistente fra tutte le
membra di Cristo, gli uni ricevano un aiuto spirituale e gli altri il
conforto della speranza.
380.
Tra le Messe per i defunti ha il primo posto la Messa esequiale,
che si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto,
il Giovedì della Settimana santa, il Triduo pasquale e le domeniche di
Avvento, Quaresima e Pasqua, osservando inoltre tutto quello che
prescrive il dirittol46.
381.
La Messa dei defunti alla notizia della morte di
una persona, o nel giorno della sepoltura definitiva, o nel primo
anniversario, si può celebrare anche fra l'ottava di Natale, nei giorni
nei quali occorre una memoria obbligatoria o una feria, che non sia il
Mercoledì delle Ceneri o una feria della Settimana santa.
Le altre Messe per i defunti, o Messe «quotidiane», si possono
celebrare nelle ferie del tempo ordinario, nelle quali occorrono memorie
facoltative o si fa l'Ufficio della feria, purché siano veramente
applicate per i defunti.
382.
Nella Messa esequiale si tenga normalmente una breve omelia,
escludendo però la forma dell'elogio funebre.
383.
Si invitino i fedeli, specialmente i familiari del
defunto, a partecipare anche con la santa Comunione al sacrificio
eucaristico offerto per il defunto stesso.
384.
Se la Messa e il rito delle esequie vengono celebrati insieme,
recitata l' orazione dopo la Comunione, si tralasciano i riti di
conclusione e si compie l'ultima raccomandazione o commiato. Questo rito
si fa soltanto quando il cadavere è presente.
385.
Nell'ordinare e scegliere le parti variabili della Messa per i
defunti (come le orazioni, le letture, la preghiera universale),
specialmente nella Messa esequiale, si tengano presenti, come è giusto,
gli aspetti pastorali che interessano il defunto, la sua famiglia e i
presenti.
Inoltre i pastori d'anime abbiano un riguardo speciale per coloro che in
occasione del funerale assistono alla celebrazione liturgica o ascoltano
la proclamazione del Vangelo, siano essi acattolici o cattolici che non
partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia, o che sembrano aver perduto
la fede; i sacerdoti sono per tutti i ministri del Vangelo di Cristo.
144
Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 61.
145 Cf. CONC. VATICANO II, Costituzione
dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 54; PAOLO VI, Esort.
Ap. Marialis cultus, 2 febbraio 1974, n. 9: AAS 66 (1974)
122-123.
146 Cf. soprattutto CIC, cann. 1176-1185; RITuALE ROMANO, Rito delle
esequie, 1974.
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