I. PRINCIPI GENERALI
288.
Per la celebrazione dell'Eucaristia, il popolo di Dio si riunisce di
solito nella chiesa oppure, se questa manca o è insufficiente, in un
altro luogo decoroso che sia tuttavia degno di un così grande mistero.
Quindi le chiese, o gli altri luoghi, siano adatte alla celebrazione
delle azioni sacre e all'attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i
luoghi sacri e le cose che servono al culto siano davvero degni, belli,
segni e simboli delle realtà celesti 108.
289.
Pertanto la Chiesa non cessa di fare appello al nobile servizio
delle arti e ammette le forme artistiche di tutti i popoli e di tutti i
paesi109. Anzi, come si sforza di conservare le opere d'arte
e i tesori che i secoli passati hanno trasmesso110 e, per
quanto è possibile, cerca di adattarli alle nuove esigenze, cerca pure
di promuovere nuove forme corrispondenti all'indole di ogni epoca111.
Perciò nella formazione degli artisti come pure nella scelta delle
opere da ammettere nella chiesa, si ricerchino gli autentici valori
dell' arte, che alimentino la fede e la devozione e corrispondano alla
verità del loro significato e al fine cui sono destinate1l2.
290.
Tutte le chiese siano dedicate o almeno benedette.
Le chiese cattedrali e parrocchiali siano dedicate con rito solenne.
291.
Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, alla
ristrutturazione e all'adeguamento delle chiese, consultino la
Commissione diocesana di Liturgia e Arte sacra. Il Vescovo diocesano,
poi, si serva del consiglio e dell' aiuto della stessa Commissione
quando si tratta di dare norme in questa materia o di approvare progetti
di nuove chiese o di definire questioni di una certa importanzal13.
292.
L'arredamento della chiesa si ispiri a una nobile
semplicità, piuttosto che al fasto. Nella scelta degli elementi per
l'arredamento, si curi la verità delle cose e si tenda all'educazione
dei fedeli e alla dignità di tutto il luogo sacro.
293.
Una conveniente disposizione della chiesa e dei suoi accessori, che
rispondano opportunamente alle esigenze del nostro tempo, richiede che
non si curino solo le cose più direttamente pertinenti alla
celebrazione delle azioni sacre, ma che si preveda anche ciò che
contribuisce alla comodità dei fedeli e che abitualmente si trova nei
luoghi dove il popolo si raduna.
294.
Il popolo di Dio, che si raduna per la Messa, ha una struttura
organica e gerarchica, che si esprime nei vari compiti e nel diverso
comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è
necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da
presentare in certo modo l'immagine dell' assemblea riunita, consentire
l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare
svolgimento dei compiti di ciascuno.
I fedeli e la schola avranno un posto che renda più facile la
loro partecipazione attiva 114.
Il sacerdote celebrante, il diacono e gli altri ministri prenderanno
posto nel presbiterio. Lì si preparino le sedi dei concelebranti; se
però il loro numero è grande, si dispongano le loro sedi in altra
parte della chiesa, ma vicino all'altare. Queste disposizioni servono a
esprimere la struttura gerarchica e la diversità dei compiti, ma devono
anche assicurare una più profonda e organica unità, attraverso la
quale si manifesti chiaramente l'unità di tutto il popolo santo. La
natura e la bellezza del luogo e di tutta la suppellettile devono poi
favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che vengono
celebrati.
II. ORDINAMENTO DEL PRESBITERIO PER
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
295. Il presbiterio è il luogo dove si trova l'altare, viene proclamata
la parola di Dio, e il sacerdote, il diacono e gli altri ministri
esercitano il loro ufficio. Si deve opportunamente distinguere dalla
navata della chiesa per mezzo di una elevazione, o mediante strutture e
ornamenti particolari. Sia inoltre di tale ampiezza da consentire un
comodo svolgimento della celebrazione dell'Eucaristia e da favorire la
sua visione115.
L'altare e le sue suppellettili
296. L'altare, sul quale si rende presente nei segni
sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore,
alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è
convocato per la Messa; l'altare è il centro dell' azione di grazie che
si compie con l'Eucaristia.
297.
La celebrazione dell'Eucaristia, nel luogo sacro, si deve compiere
sopra un altare; fuori del luogo sacro, invece, si può compiere anche
sopra un tavolo adatto, purché vi siano sempre una tovaglia e il
corporale, la croce e i candelabri.
298. Conviene che in ogni chiesa ci sia l'altare fisso, che significa più
chiaramente e permanentemente Gesù Cristo, pietra viva (Cf. 1Pt 2,4;
£f2,20); negli altri luoghi, destinati alle celebrazioni sacre,
l'altare può essere mobile.
L'altare si dice fisso se è costruito in modo da aderire al pavimento e
non poter quindi venir rimosso; si dice invece mobile se lo si può
trasportare.
299. L'altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi
facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo: la qual
cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L'altare sia poi
collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale
spontaneamente converga l'attenzione dei fedeli116.
Normalmente sia fisso e dedicato.
300. L'altare, sia fisso che mobile, sia dedicato secondo il rito
descritto nel Pontificale Romano; tuttavia l'altare mobile può essere
solamente benedetto.
301. Secondo un uso
e un simbolismo tradizionali nella Chiesa, la mensa dell'altare fisso
sia di pietra, e più precisamente di pietra naturale. Tuttavia, a
giudizio della Conferenza Episcopale, si può adoperare anche un' altra
materia degna, solida e ben lavorata. Gli stipiti però e la base per
sostenere la mensa possono essere di qualsiasi materiale, purché
conveniente e solido.
L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materiale di un
certo pregio e solido, confacente all'uso liturgico, secondo lo stile e
gli usi locali delle diverse regioni.
302. Si
mantenga l'uso di deporre sotto l'altare da dedicare le reliquie dei
Santi, anche se non martiri. Però si curi di verificare l'autenticità
di tali reliquie.
303. Nelle
nuove chiese si costruisca un solo altare che significhi alla comunità
dei fedeli l'unico Cristo e l'unica Eucaristia della Chiesa.
Nelle chiese già costruite, quando il vecchio altare è collocato in
modo da rendere difficile la partecipazione del popolo e non può essere
rimosso senza danneggiare il valore artistico, si costruisca un altro
altare fisso, realizzato con arte e debitamente dedicato. Soltanto sopra
questo altare si compiano le sacre celebrazioni. Il vecchio altare non
venga ornato con particolare cura per non sottrarre l'attenzione dei
fedeli dal nuovo altare.
304. Per
rispetto verso la celebrazione del memoriale del Signore e verso il
convito nel quale vengono presentati il Corpo e il Sangue di Cristo, si
distenda sopra l'altare sul quale si celebra almeno una tovaglia di
colore bianco, che sia adatta alla struttura dell' altare per la forma,
la misura e l'ornamento.
305.
Nell'ornare l'altare si agisca con moderazione.
Nel tempo d ' Avvento l'altare sia ornato di fiori con quella misura che
conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia
piena della Natività del Signore. Nel tempo di Quaresima è proibito
ornare l'altare con fiori. Fanno eccezione tuttavia la domenica Laetare
(IV di Quaresima), le solennità e le feste.
L'ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la
mensa dell'altare, si disponga attorno ad esso.
306. Infatti
sopra la mensa dell' altare possono disporsi solo le cose richieste per
la celebrazione della Messa: l'Evangeliario dall'inizio della
celebrazione fino alla proclamazione del Vangelo; il calice con la
patena, la pisside, se è necessaria, il corporale, il purificatoio, la
palla e il Messale siano disposti sulla mensa solo dal momento della
presentazione dei doni fino alla purificazione dei vasi.
Si collochi pure in modo discreto ciò che può essere necessario per
amplificare la voce del sacerdote.
307. I
candelabri, richiesti per le singole azioni liturgiche, in segno di
venerazione e di celebrazione festiva (Cf. n. 117), siano
collocati o sopra l'altare, oppure accanto ad esso, tenuta presente la
struttura sia dell'altare che del presbiterio, in modo da formare un
tutto armonico; e non impediscano ai fedeli di vedere comodamente ciò
che si compie o viene collocato sull' altare.
308. Inoltre
vi sia sopra l'altare, o accanto ad esso, una croce, con l'immagine di
Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato.
Conviene che questa croce rimanga vicino all'altare anche al di fuori
delle celebrazioni liturgiche, per ricordare alla mente dei fedeli la
salvifica Passione del Signore.
L'ambone
309. L'importanza della parola di
Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga
annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola,
spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedelill7.
Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un
semplice leggio mobile. L'ambone, secondo la struttura di ogni chiesa,
deve essere disposto in modo tale che i ministri ordinati e i lettori
possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli.
Dall' ambone si proclamano unicamente le letture, il salmo responsoriale
e il preconio pasquale; ivi inoltre si possono proferire l'omelia e le
intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli. La dignità
dell' ambone esige che ad esso salga solo il ministro della Parola.
È conveniente che il nuovo ambone sia benedetto, prima di esser
destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale
Romanoll8.
La sede per il sacerdote celebrante e le altre sedi
310. La sede
del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di
presiedere l'assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la
collocazione più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del
presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell' edificio
e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile
la comunicazione tra il sacerdote e i fedeli riuniti, o se il
tabernacolo occupa un posto centrale dietro l'altare. Si eviti ogni
forma di tronoll9. È conveniente che la sede sia benedetta,
prima di esser destinata all'uso liturgico, secondo il rito descritto
nel Rituale Romano120.
Nel presbiterio siano collocate inoltre le sedi per i sacerdoti
concelebranti e quelle per i presbiteri che, indossando la veste corale,
sono presenti alla celebrazione, senza concelebrare.
La sede del diacono sia posta vicino alla sede del celebrante. Per gli
altri i ministri le sedi siano disposte in modo che si distinguano dalle
sedi del clero e che sia permesso loro di esercitare con facilità il
proprio ufficio121.
III. LA DISPOSIZIONE DELLA CHIESA
I posti dei fedeli
311. Si curi in modo particolare la
collocazione dei posti dei fedeli, perché possano debitamente
partecipare, con lo sguardo e con lo spirito, alle sacre celebrazioni.
È bene mettere a loro disposizione banchi e sedie. Si deve però
riprovare l'uso di riservare dei posti a persone private 122. Le sedie o i banchi,
specialmente nelle nuove chiese, vengano disposti in modo che i fedeli
possano assumere comodamente i diversi atteggiamenti del corpo richiesti
dalle diverse parti della celebrazione, e recarsi senza difficoltà a
ricevere la santa Comunione.
Si abbia cura che i fedeli possano non solo vedere, ma anche ascoltare
comodamente sia il sacerdote, sia il diacono che i lettori grazie ai
mezzi tecnici moderni.
Il posto della schola cantorum e degli strumenti
musicali
312. La schola
cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia
collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che
essa cioè è parte della comunità dei fedeli e svolge un suo
particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo
ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della schola
la partecipazione sacramentale piena alla Messal23.
313. L'organo e
gli altri strumenti musicali legittimamente ammessi siano collocati in
luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla schola sia
al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere
facilmente ascoltati da tutti. È conveniente che l'organo venga
benedetto prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito
descritto nel Rituale Romanol24.
In tempo d'Avvento l'organo e altri strumenti musicali siano usati con
quella moderazione che conviene alla natura di questo tempo, evitando di
anticipare la gioia piena della Natività del Signore.
In tempo di Quaresima è permesso il suono dell'organo e di altri
strumenti musicali soltanto per sostenere il canto. Fanno eccezione
tuttavia la domenica Laetare (IV di Quaresima), le solennità e le
feste.
Il posto per la custodia della Ss.ma Eucaristia
314. Tenuto conto della struttura di ciascuna chiesa e delle legittime
consuetudini dei luoghi, il Ss.mo Sacramento sia conservato nel
tabernacolo collocato in una parte della chiesa assai dignitosa,
insigne, ben visibile, ornata decorosamente e adatta alla preghieral25.
Il tabernacolo sia unico, inamovibile, solido e inviolabile, non
trasparente e chiuso in modo da evitare il più possibile il pericolo di
profanazionel26. È conveniente inoltre che venga benedetto
prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto
nel Rituale Romano127.
315. In ragione del segno, è più conveniente che il tabernacolo in cui
si conserva la Ss.ma Eucaristia non sia collocato sull'altare su cui si
celebra la Messa128.
Conviene quindi che il tabernacolo sia collocato, a giudizio del Vescovo
diocesano: a) o in presbiterio, non però sull'altare della
celebrazione, nella forma e nel luogo più adatti, non escluso il
vecchio altare che non si usa più per la celebrazione (Cf. n. 303);
b) o anche in qualche cappella adatta all'adorazione e alla
preghiera privata dei fedeli 129, che però sia unita strutturalmente con la chiesa e ben visibile ai
fedeli.
316. Secondo
una consuetudine tramandata, presso il tabernacolo rimanga sempre accesa
una lampada particolare, alimentata da olio o cera, con cui si indichi e
si onori la presenza di Cristol30.
317.
Si osservino rigorosamente anche tutte le altre disposizioni previste
dal diritto per la conservazione della Ss.ma Eucaristial31.
Le immagini sacre
318. Nella
Liturgia terrena, la Chiesa partecipa, pregustandola, a quella celeste
che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, alla quale tende
come pellegrina e nella quale Cristo siede alla destra di Dio, e,
venerando la memoria dei Santi, spera di avere parte con essil32.
Perciò, secondo un' antichissima tradizione della Chiesa, negli edifici
sacri si espongano alla venerazione dei fedeli le immagini del Signore,
della beata Vergine Maria e dei Santil33; lì siano disposte
in modo che conducano i fedeli verso i misteri della fede che vi si
celebrano. Si presti attenzione che il loro numero non cresca in modo
eccessivo, e che la loro disposizione non distolga l'attenzione dei
fedeli dalla celebrazionel34. Di un medesimo Santo poi non si
abbia abitualmente che una sola immagine. In generale, nell'ornamento e
nella disposizione della chiesa, per quanto riguarda le immagini, si
cerchi di favorire la pietà di tutta la comunità oltre che la bellezza
e la dignità delle immagini.
108 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, nn. 122-124; Decreto sulla vita e sul ministero
sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5; SACRA CONGREGAZIONE DEI
RITI, Istruzione Inter oecumenici, 26 settembre 1964, n. 90: AAS
56 (1964) 897; Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio
1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554; CIC, can. 932, § 1.
109 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 123.
110 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25
maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554.
111 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II,
Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n.
123, 129; SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione lnter oecumenici, 26
settembre 1964, n. 13 c: AAS 56 (1964) 880.
112 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 123.
113 Cf. ibidem,
n. 126; SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter oecumenici,
26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) 898.
114 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter oecumenici, 26 settembre
1964, nn. 97-98: AAS 56 (1964) 899.
115 Cf. ibidem, n. 91: AAS 56 (1964) 898.
116 Cf. ivi.
117 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter
oecumenici, 26 settembre 1964, n. 96: AAS 56 (1964) 899.
118 Cf.
RITUALE ROMANO, Benedizionale, 1992, Benedizione di un nuovo
ambone, nn. 1238-1266.
119 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter oecumenici, 26 settembre
1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.
120 Cf.
RITUALE ROMANO, Benedizionale, 1992, Benedizione di una cattedra
o sede presidenziale, nn. 1214-1237.
121 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter oecumenici, 26 settembre
1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.
122 Cf. CONC.
ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 32.
123 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967,
n. 23: AAS 59 (1967) 307.
124 Cf. RITUALE ROMANO, Benedizionale, 1992,
Benedizione di un organo, nn. 1478-1494.
125 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25
maggio 1967, n. 54: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter
oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898.
126 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25
maggio 1967, n. 52: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter oecumenici, 26
settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898; SACRA CONGREGAZIONE PER I
SACRAMENTI, Istruzione Nullo umquam tempore, 28 maggio 1938, n.
4: AAS 30 (1938) 199-200; cf. RITUALE ROMANO, Rito della Comunione
fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, nn. 10-11; CIC, can.
938, § 3.
127 Cf.
RITUALE ROMANO, Benedizionale, 1992, Benedizione di un
tabernacolo eucaristico, nn. 1312-1330.
128 Cf. SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25
maggio 1967, n. 55: AAS 59 (1967) 569.
129 Cf. ibidem,
n. 53: AAS 59 (1967) 568; RITUALE ROMANO, Rito della Comunione
fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, n. 9; CIC, can. 938, §
2; GIOVANNI PAOLO II, Lett. Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980, n.
3: AAS 72 (1980) 117-119.
130 Cf. CIC,
can. 940; SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum
mysterium, 25 maggio 1967, n. 57: AAS 59 (1967) 569; cf.
RITUALE ROMANO, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto
eucaristico, 1979, n. 11.
131 Cf.
soprattutto SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, Istruzione Nullo
umquam tempore, 28 maggio 1938: AAS 30 (1938) 198-207; CIC, can.
934-944.
132 Cf. CONC.
ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 8.
133 Cf. PONTIFICALE ROMANO, Benedizione degli oli e dedicazione della
chiesa e dell'altare, 1980, n. 161; RITUALE ROMANO, Benedizionale, 1992,
Benedizione per l'esposizione di nuove immagini alla pubblica
venerazione, nn. 1358-1406.
134 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 125.
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