91.
La celebrazione eucaristica è
azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo riunito e
ordinato sotto la guida del Vescovo. Perciò essa appartiene all'intero
Corpo della Chiesa, lo manifesta e lo implica; i suoi singoli membri poi
vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati,
dei compiti dell'attiva partecipazione75. In questo modo il
popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato», manifesta il proprio coerente e
gerarchico ordine76. Tutti perciò, sia ministri ordinati sia
fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e
tutto ciò che è di loro competenza77.
I. UFFICI DELL'ORDINE
SACRO
92.
Ogni legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, o
personalmente, o per mezzo dei presbiteri suoi collaboratori78.
Quando il Vescovo è presente a una Messa con partecipazione di popolo,
è molto opportuno che celebri egli stesso l'Eucaristia e che associ a sé
nell' azione sacra i presbiteri, come concelebranti. Questo si fa non
tanto per accrescere la solennità esteriore del rito, ma per esprimere
con maggior chiarezza il mistero della Chiesa, «sacramento di unità» 79.
Se il Vescovo non celebra l'Eucaristia, ma ne affida il compito ad altri,
allora è bene che lui stesso, indossati la croce pettorale, la stola e
il piviale sopra il camice, presieda la Liturgia della Parola e
impartisca la benedizione alla fine della Messa80.
93.
Anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il
sacrificio nella persona di Cristo in virtù
della sacra potestà dell'Ordine81, presiede il popolo fedele
radunato in quel luogo e in quel momento, ne dirige la preghiera,
annuncia ad esso il messaggio della salvezza, lo associa a sé nell'
offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito Santo,
distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna e lo condivide con
loro. Pertanto, quando celebra l'Eucaristia, deve servire Dio e il
popolo con dignità e umiltà, e, nel modo di comportarsi e di
pronunziare le parole divine, deve far percepire ai fedeli la presenza
viva di Cristo.
94.
Il diacono, in forza della
sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo posto dopo il presbitero tra
coloro che esercitano un ministero nella celebrazione eucaristica.
Infatti il sacro Ordine del diaconato già nella primitiva età
apostolica fu tenuto in grande onore nella Chiesa82. Nella
Messa il diacono ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo e
talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le intenzioni
della preghiera universale, servire il sacerdote, preparare l'altare e
prestare servizio alla celebrazione del sacrificio, distribuire ai
fedeli l'Eucaristia, specialmente sotto la specie del vino, ed
eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti da
assumere.
II. I COMPITI DEL POPOLO DI DIO
95.
I
fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il popolo
che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale, per rendere grazie a
Dio, per offrire la vittima immacolata non soltanto per le mani del
sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire se stessi83.
Procurino quindi di manifestare tutto ciò con un profondo senso
religioso e con la carità verso i fratelli che partecipano alla stessa
celebrazione.
Evitino perciò ogni forma di individualismo e di divisione, tenendo
presente che hanno un unico Padre nei cieli, e perciò tutti sono tra
loro fratelli.
96.
Formino
invece un solo corpo, sia nell'ascoltare la parola di Dio, sia nel
prendere parte alle preghiere e al canto, sia specialmente nella comune
offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del
Signore. Questa unità appare molto bene dai gesti e dagli atteggiamenti
del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.
97.
I fedeli
non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono
pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella
celebrazione.
III. MINISTERI PARTICOLARI
Il
ministero dell' accolito e del lettore istituiti
98.
L'accolito
è istituito per il servizio all'altare e per aiutare il sacerdote e il
diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l'altare e i vasi
sacri, e, se necessario, distribuire l'Eucaristia ai fedeli di cui è
ministro straordinario84.
Nel ministero dell' altare, l'accolito ha compiti propri che egli stesso
deve esercitare (Cf. nn. 187-193).
99.
Il
lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura,
eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera
universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo
interlezionale.
Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio proprio (Cf.
nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare.
Gli
altri compiti
100.
Se
manca l'accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell'
altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che
portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l'acqua. Essi
possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come
ministri straordinari85.
101. Se
manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a
svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare
le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro
cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra
Scrittura86.
102.
È
compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si
trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è
necessario che il salmista possegga l'arte del salmodiare e abbia una
buona pronuncia e una buona dizione.
103.
Tra
i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o
coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono
proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione
attiva dei fedeli nel canto87. Quello che si dice della schola
cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri
musicisti, specialmente per l'organista.
104.
È
opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e
sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è
compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il
popolo per la parte che gli spetta88.
105.
Esercitano
un servizio liturgico anche:
a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti
liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della
Messa.
b) Il commentatore, che, secondo l'opportunità, rivolge brevemente ai
fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e
meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano
preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio,
il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all'
ambone.
c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.
d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della
chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti
processionali.
106.
È
bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia
un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche,
incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i
ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e
devozione.
107.
I
compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e di
cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere affidati, con
la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici
idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa89.
Riguardo al compito di servire il sacerdote all'altare, si osservino le
disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.
IV. LA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E LA PREPARAZIONE
DELLA CELEBRAZIONE
108.
L'unico e
medesimo sacerdote deve sempre esercitare l'ufficio presidenziale in
tutte le sue parti, tranne ciò che è proprio della Messa in cui è
presente il Vescovo (Cf. n. 92).
109.
Se
sono presenti più persone che possono esercitare lo stesso ministero,
nulla impedisce che si distribuiscano tra loro le varie parti di uno
stesso ministero o ufficio e ciascuno svolga la sua. Per esempio, un
diacono può essere incaricato delle parti in canto e un altro del
servizio all'altare; se vi sono più letture, converrà distribuirle tra
più lettori, e così via. Non è affatto opportuno che più persone si
dividano fra loro un unico elemento della celebrazione: per es. che la
medesima lettura sia proclamata da due lettori, uno dopo l'altro, tranne
che si tratti della Passione del Signore.
110.
Se nella
Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, egli compia
diversi uffici.
111.
La
preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune
e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra
tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale,
pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e
sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano
direttamente. Al sacerdote che presiede la celebrazione spetta però
sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete90.
75 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 26.
76 Cf. ibidem, n. 14.
77 Cf. ibidem, n. 28.
78 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II,
Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, nn.. 26, 28;
Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42.
79 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 26.
80 Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186.
81 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen
Gentium, n. 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum
Ordinis, n. 2.
82 PAOLO VI, Lett. Ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 18
giugno 1967: AAS 59 (1967) 697-704; PONTIFICALE ROMANO, Ordinazione
del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, seconda edizione, 1992,
n. 191.
83 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; SACRA CONGREGAZIONE DEI
RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 12:
AAS 59 (1967) 548- 549.
84 Cf. CIC, can. 910, § 2; Istruzione interdicasteriale su alcune questioni
circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae
de mysterio, 15 agosto 1997, art. 8: AAS 89 (1997) 871.
85 Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione Immensae
caritatis, 29 gennaio 1973, n. 1: AAS 65
(1973) 265-266; C.I.C, can. 230, § 3.
86 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 24.
87 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Musicam sacram, 5
marzo 1967, n. 19: AAS 59 (1967) 306.
88 Cf. ibidem, n. 21: AAS
59 (1967) 306-307.
89 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI,
risposta al dubbio circa il can. 230, § 2: AAS 86 (1994) 541.
90 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 22.
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