16.
La celebrazione della
Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente
ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa
universale, per quella locale, e per i singoli fedeli22.
Nella Messa, infatti, si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio
santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al
Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio nello Spirito Santo23.
In essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell'anno, i misteri
della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti24.
Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono
in stretta relazione con la Messa, da essa derivano e ad essa sono
ordinate25.
17.
È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o
Cena del Signore, sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i
fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado,
traggano abbondanza di quei frutti26, per il conseguimento
dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo
Corpo e del suo Sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua
passione e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa27.
18.
Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della
natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea liturgica, tutta
la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una
partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e interiore,
ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata
dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla
quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo28.
19.
Non sempre si possono avere la presenza e l'attiva partecipazione
dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale della
celebrazione29. Sempre però la celebrazione eucaristica ha
l'efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di
Cristo e della Chiesa, nella quale il sacerdote compie il suo ministero
specifico e agisce sempre per la salvezza del popolo.
Perciò a lui si raccomanda di celebrare anche ogni giorno, avendone la
possibilità, il sacrificio eucaristico30.
20.
Poiché inoltre la celebrazione dell'Eucaristia, come tutta la
Liturgia, si compie per mezzo di segni sensibili, mediante i quali la
fede si alimenta, s'irrobustisce e si esprime31, si deve
avere la massima cura nello scegliere e nel disporre quelle forme e
quegli elementi che la Chiesa propone, e che, considerate le circostanze
di persone e di luoghi, possono favorire più intensamente la
partecipazione attiva e piena, e rispondere più adeguatamente al bene
spirituale dei fedeli.
21.
Pertanto questo Ordinamento si propone di esporre i principi
generali per lo svolgimento della celebrazione dell'Eucaristia, e di
presentare le norme per regolare le singole forme di celebrazione32.
22.
Ora, nella Chiesa particolare, la celebrazione dell'Eucaristia è
l'atto più importante.
Il Vescovo diocesano infatti, primo dispensatore dei misteri di Dio
nella Chiesa particolare a lui affidata, è la guida, il promotore e il
custode di tutta la vita liturgica33. Nelle celebrazioni che
si compiono sotto la sua presidenza, soprattutto in quella eucaristica,
celebrata con la partecipazione del presbiterio, dei diaconi e del
popolo, si manifesta il mistero della Chiesa. Perciò questo tipo di
celebrazione eucaristica deve fungere da modello per tutta la diocesi.
Deve essere quindi impegno del Vescovo fare in modo che
i presbiteri, i diaconi e i fedeli comprendano sempre più il senso
autentico dei riti e dei testi liturgici e così siano condotti ad una
attiva e fruttuosa celebrazione dell'Eucaristia. Allo stesso fine presti
attenzione perché cresca la dignità delle medesime celebrazioni. A
questo scopo risulta di grande importanza promuovere la cura per la
bellezza del luogo sacro, della musica e dell'arte.
23.
Inoltre, perché la celebrazione corrisponda maggiormente alle norme
e allo spirito della sacra Liturgia e se ne avvantaggi l'efficacia
pastorale, in questo Ordinamento generale e nel Rito della Messa vengono
esposti le scelte e gli adattamenti possibili.
24.
Questi adattamenti, che per lo più consistono nella scelta di
alcuni riti o testi, cioè di canti, letture, orazioni, monizioni e
gesti che siano più rispondenti alle necessità, alla preparazione e
alla capacità di comprensione dei partecipanti, spettano al sacerdote
celebrante. Tuttavia, il sacerdote ricordi di essere il servitore della
sacra Liturgia e che nella celebrazione della Messa a lui non è
consentito aggiungere, togliere o mutare nulla a proprio piacimento34.
25.
Inoltre, nel Messale, a suo luogo (Cf. nn. 387, 388-393) sono
indicati alcuni adattamenti che, secondo la Costituzione sulla sacra
Liturgia, competono rispettivamente al Vescovo diocesano o alla
Conferenza Episcopale35.
26.
Per quanto riguarda le variazioni e gli adattamenti più profondi,
rispondenti alle tradizioni e alla cultura di popoli e regioni, e da
introdurre per utilità o necessità secondo l'art. 40 della
Costituzione sulla sacra Liturgia, si osservi quanto è stabilito
nell'Istruzione «Liturgia Romana e inculturazione»36 e ai
numeri 395-399 del presente documento.
22 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 41; Costituzione dogmatica
sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 11; Decreto sulla vita e sul
ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 5, 6;
Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, Christus Dominus, n.
30; Decreto sull'ecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 15; SACRA
CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25
maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) 542, 544-545.
23 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. l0.
24 Cf. ibidem, n. 102.
25 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. l0; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum
Ordinis, n. 5.
26 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, nn. 14, 19,26,28,30.
27 Cf. ibidem, n. 47.
28 Cf. ibidem, n. 14.
29 Cf. ibidem, n. 41.
30 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Decreto sulla vita e sul ministero
sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 13; CIC, can. 904.
31 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II,
Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 59.
32 Per la celebrazione della Messa in situazioni particolari si osservi
quanto stabilito: per le Messe nei gruppi particolari cf. SACRA
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istruzione Actio pastoralis, 15
maggio 1969: AAS 61 (1969) 806-811; per le Messe con i fanciulli cf. Direttorio
delle Messe con ifanciulli, l novembre 1973: AAS 66 (1974) 30-46;
sul modo di unire le Ore dell'Ufficio con la Messa cf. Principi e
norme per la Liturgia delle Ore, nn. 93-98; sul modo di unire alcune benedizioni e l'incoronazione
dell'immagine della beata Vergine Maria con la Messa cf.
RITUALE ROMANO, Benedizionale, Premesse generali, n. 28; RITUALE
ROMANO, Rito per l'incoronazione dell'immagine della beata Vergine
Maria, nn. 10, 14.
33 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II,
Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, Christus Dominus, n.
14; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 41.
34 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
35 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 38; PAOLO VI, Cost. Ap. Missale
Romanum, 3 aprile 1969.
36 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI
SACRAMENTI, Istruzione Varietates legitimae, 25 gennaio 1994: AAS
87 (1995) 288-314.
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