|
4. ADATTAMENTI DA PREDISPORRE
A CURA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI
39. E
competenza delle Conferenze Episcopali, in forza della Costituzione
sulla sacra Liturgia, adattare questo Rituale Romano alle consuetudini e
necessità delle singole regioni
perché, dopo l'approvazione della Santa Sede, venga usato nelle
rispettive regioni.
40. Sarà
dunque compito delle Conferenze Episcopali:
1) definire gli adattamenti di cui
ai nn. 41-44;
2) se il caso lo richiede, adattare e completare le Premesse che si trovano nel Rituale Romano dal n, 36 e seguenti (la
scelta del rito) per rendere consapevole e attiva la
partecipazione dei fedeli;
3) preparare le traduzioni dei testi,
così che corrispondano veramente all'indole
delle varie lingue e al genio delle diverse culture, aggiungendo, ogni
volta che sarà opportuno, melodie idonee al canto;
4) nel preparare le edizioni, disporre la materia nel modo che si
riterrà più adatto all'uso pastorale.
41. Nel
predisporre gli adattamenti, si abbia presente quanto segue:
1) le formule del Rituale Romano possono essere adattate o, se il caso lo
richiede, completate (anche le interrogazioni prima del consenso e le parole
stesse del consenso);
2) quando il Rituale Romano
presenta varie formule a scelta, è lecito aggiungere
altre formule del medesimo genere;
3) rispettata la struttura del
rito sacramentale, l'ordine delle parti può essere adattato. Se
sembrerà più opportuno, le interrogazioni prima del consenso possono
omettersi, ferma restando però la disposizione che colui che assiste
richieda e accolga il consenso dei contraenti;
4) se la necessità pastorale lo richiede, si può stabilire che il
consenso dei contraenti venga richiesto sempre in forma interrogativa;
5) compiuto lo scambio degli anelli,
considerate le consuetudini locali, si
può procedere alla incoronazione della sposa o alla velazione degli
sposi;
6) se la stretta delle mani o la benedizione degli anelli e la
loro consegna non si integrano con
l'indole della popolazione, si può stabilire che i suddetti riti
vengano omessi o sostituiti con altri riti,
7) con cura e prudenza sia valutato ciò che può essere opportunamente
accolto dalla tradizione e dalla cultura dei singoli popoli.
42. Ogni Conferenza Episcopale ha inoltre la facoltà
di produrre un rito proprio
del Matrimonio a norma della Costituzione sulla sacra Liturgia (n. 63b), rispondente agli usi dei luoghi e dei popoli, con l'approvazione
della Sede Apostolica, ferma restando tuttavia la disposizione che colui
che assiste richieda e accolga il
consenso dei contraenti e sia impartita la benedizione
nuziale.
Anche ad un rito proprio sono
da far precedere le Premesse che si trovano
nel Rituale Romano, eccetto quelle che si riferiscono alla scelta del
rito.
43. Negli usi
e modalità di celebrare il Matrimonio vigenti presso i popoli che ora
per la prima volta ricevono il Vangelo, tutto ciò che è onesto, e non si lega intrinsecamente a superstizioni o errori, venga considerato con
benevolenza e, se possibile, sia
conservato con cura e difeso, anzi, sia ammesso nella stessa
liturgia, purché sia in armonia con le ragioni di un vero e autentico
spirito liturgico.
44. Nei
popoli presso i quali le cerimonie del Matrimonio si svolgono per consuetudine
nelle case, anche per più giorni, occorre adattare queste cerimonie
allo spirito cristiano e alla liturgia. Nel qual caso, la Conferenza Episcopale,
secondo le necessità pastorali dei popoli, può stabilire che il rito stesso
del sacramento possa essere celebrato nelle case.
|