PREMESSE GENERALI
 

2. UFFICI E MINISTERI


12. La preparazione e la celebrazione del Matrimonio, che riguarda in pri­mo luogo gli stessi futuri coniugi e la loro famiglia, per quanto attiene alla dimensione pastorale e liturgica, è competenza del Vescovo, del parroco e dei suoi vicari e, in qualche modo almeno, di tutta la comunità ecclesiale.

13. Tenuto conto delle norme o indicazioni pastorali eventualmente stabilite dalla Conferenza Episcopale riguardo alla preparazione dei fidanzati e alla cura pastorale del Matrimonio, è proprio del Vescovo regolare la celebrazione e la cura pastorale del sacramento per tutta la diocesi, offrendo ai fedeli gli aiuti necessari affinché la vita matrimoniale si conservi nello spirito cristiano e progredisca nella perfezione.

14. I pastori d'anime devono aver cura che questa assistenza sia offerta nella propria comunità soprattutto:

a) con la predicazione, con un'adeguata catechesi ai piccoli, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del Matrimonio cristiano, sul compito dei coniugi e dei genitori cristiani;

b) con la preparazione personale alla celebrazione del Matrimonio, per cui i fidanzati si dispongano alla santità e ai doveri della loro nuova condizione;

e) con una fruttuosa celebrazione liturgica del Matrimonio, in cui appaia chiaro che i coniugi esprimono e partecipano al mistero dell'unione e dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;

d) con l'aiuto offerto agli sposi perché questi, conservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.

15. Per un'adeguata preparazione al Matrimonio occorre un congruo periodo. I fidanzati devono essere informati già per tempo di tale necessità.

16. I pastori, guidati dall'amore di Cristo, accolgano i fidanzati e in primo luogo ridestino e alimentino la loro fede: il sacramento del Matrimonio infatti suppone e richiede la fede.

17.Dopo aver richiamato, secondo l'opportunità, gli elementi fondamentali della dottrina cristiana sopra esposti (nn. 1-11), si faccia ai fidanzati una catechesi sulla dottrina riguardante il Matrimonio e la famiglia, e sui riti, preghiere, letture del sacramento così che possano celebrarlo consapevolmente e con frutto.

18. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al Matrimonio, per completare la loro iniziazione cristiana, se è possibile farlo senza grave difficoltà.
Si raccomanda ai fidanzati che, nella preparazione al sacramento del Matrimonio, ricevano, se è necessario, il sacramento della Penitenza e si accostino alla santa comunione, specialmente quando il sacramento è celebrato nell'Eucaristia.

19. Prima di celebrare il Matrimonio, deve risultare che nulla si oppone alla sua valida e lecita celebrazione.

20. Nello svolgimento della preparazione, considerata la mentalità del popolo circa il Matrimonio e la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare alla luce della fede il significato evangelico del vicendevole amore dei futuri sposi. Anche i requisiti giuridici riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio possono essere utili a promuovere tra i fidanzati una fede viva e un amore fecondo per costituire una famiglia cristiana.

21. Se però, risultato vano ogni sforzo, i fidanzati apertamente ed espressamente affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si celebra il Matrimonio di battezzati, non è lecito al pastore d'anime ammetterli alla celebrazione. Sebbene a malincuore, deve prendere atto della realtà e spiegare agli interessati che non la Chiesa, ma loro stessi, in tali circostanze, rendono impossibile quella celebrazione che peraltro chiedono.

22. Riguardo al Matrimonio, non di rado si danno casi particolari: come il Matrimonio con persona battezzata non cattolica, con persona catecumena, o semplicemente non battezzata, o con persona che esplicitamente abbia rifiutato la fede cattolica.
Coloro che svolgono la cura pastorale abbiano presenti le norme della Chiesa per questi casi e ricorrano, se il caso lo richiede, all'autorità competente.

23. E opportuno che lo stesso sacerdote prepari i fidanzati, e nella stessa celebrazione del sacramento, tenga l'omelia, riceva il consenso e presieda l'Eucaristia.

24. Anche il diacono, ricevuta facoltà dal parroco o dall'Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del sacramento, non esclusa la benedizione nuziale.

25.
Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni. Si scelga un laico idoneo, capace di preparare i fidanzati e adatto a compiere nel debito modo la liturgia del Matrimonio. Egli richiede il consenso degli sposi e lo riceve in nome della Chiesa.

26.
Altri laici possono invece, in vari modi, svolgere compiti sia nella preparazione dei fidanzati, sia nella celebrazione stessa del rito. E necessario poi che tutta la comunità cristiana cooperi a testimoniare la fede e a manifestare al mondo l'amore di Cristo.

27. II Matrimonio sia celebrato nella parrocchia di uno dei due fidanzati, oppure altrove con licenza del proprio Ordinario o del parroco.

 

 


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