2.
UFFICI E MINISTERI
12. La
preparazione e la celebrazione del Matrimonio, che riguarda in primo
luogo gli stessi futuri coniugi e la loro famiglia, per quanto attiene
alla dimensione pastorale e
liturgica, è competenza del Vescovo, del parroco e dei
suoi vicari e, in qualche modo almeno, di tutta la comunità ecclesiale.
13. Tenuto conto delle norme o indicazioni pastorali
eventualmente stabilite
dalla Conferenza Episcopale riguardo alla preparazione dei fidanzati e alla cura pastorale del Matrimonio, è proprio del Vescovo regolare la
celebrazione e la cura pastorale del sacramento per tutta la diocesi,
offrendo ai fedeli gli aiuti
necessari affinché la vita matrimoniale si conservi nello spirito cristiano e progredisca nella perfezione.
14. I pastori d'anime devono aver cura che questa
assistenza sia offerta nella
propria comunità soprattutto:
a) con la predicazione, con un'adeguata catechesi ai
piccoli, ai giovani e agli adulti, e
anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante
i quali i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del Matrimonio
cristiano, sul compito dei coniugi e dei genitori cristiani;
b) con la preparazione personale alla
celebrazione del Matrimonio, per
cui i fidanzati si dispongano alla santità e ai doveri della loro nuova
condizione;
e) con una fruttuosa
celebrazione liturgica del Matrimonio, in cui appaia
chiaro che i coniugi esprimono e partecipano al mistero dell'unione e
dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;
d) con l'aiuto offerto agli sposi
perché questi, conservando e custodendo con fedeltà il patto
coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni
giorno più santa e più intensa.
15. Per un'adeguata preparazione al Matrimonio occorre
un congruo periodo. I fidanzati devono
essere informati già per tempo di tale necessità.
16. I pastori,
guidati dall'amore di Cristo, accolgano i fidanzati e in primo luogo
ridestino e alimentino la loro fede: il sacramento del Matrimonio infatti
suppone e richiede la fede.
17.Dopo aver richiamato, secondo l'opportunità, gli
elementi fondamentali della dottrina cristiana
sopra esposti (nn. 1-11), si faccia ai fidanzati una catechesi sulla dottrina riguardante il Matrimonio e la famiglia, e sui
riti, preghiere, letture del
sacramento così che possano celebrarlo consapevolmente e con frutto.
18. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il
sacramento della Confermazione,
lo ricevano prima di essere ammessi al Matrimonio, per completare la loro iniziazione cristiana, se è possibile
farlo senza grave difficoltà.
Si raccomanda ai fidanzati che,
nella preparazione al sacramento del Matrimonio, ricevano, se è necessario, il sacramento della Penitenza e
si accostino alla santa comunione,
specialmente quando il sacramento è celebrato nell'Eucaristia.
19. Prima di celebrare il Matrimonio, deve risultare che nulla si oppone alla sua valida e lecita
celebrazione.
20. Nello svolgimento della preparazione, considerata la
mentalità del popolo
circa il Matrimonio e la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare alla luce della fede il significato evangelico del
vicendevole amore dei futuri sposi.
Anche i requisiti giuridici riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio possono essere utili a promuovere tra
i fidanzati una fede viva e un amore fecondo per
costituire una famiglia cristiana.
21. Se però,
risultato vano ogni sforzo, i fidanzati apertamente ed espressamente
affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si celebra
il Matrimonio di battezzati, non è lecito al pastore d'anime ammetterli
alla celebrazione. Sebbene a
malincuore, deve prendere atto della realtà e spiegare
agli interessati che non la Chiesa, ma loro stessi, in tali circostanze,
rendono impossibile quella celebrazione che peraltro chiedono.
22. Riguardo al Matrimonio, non di
rado si danno casi particolari: come il Matrimonio
con persona battezzata non cattolica, con persona catecumena, o
semplicemente non battezzata, o con persona che esplicitamente abbia rifiutato
la fede cattolica.
Coloro che svolgono la cura pastorale abbiano presenti le norme della Chiesa
per questi casi e ricorrano, se il caso lo richiede, all'autorità competente.
23. E opportuno che lo stesso sacerdote
prepari i fidanzati, e nella stessa celebrazione
del sacramento, tenga l'omelia, riceva il consenso e presieda l'Eucaristia.
24. Anche il diacono, ricevuta facoltà dal parroco o dall'Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del
sacramento, non esclusa la benedizione
nuziale.
25. Dove
mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della
Santa Sede, può delegare dei laici
perché assistano ai matrimoni. Si scelga un laico idoneo, capace di
preparare i fidanzati e adatto a compiere nel debito modo la liturgia del Matrimonio. Egli richiede il consenso degli sposi e
lo riceve in nome della
Chiesa.
26. Altri
laici possono invece, in vari modi, svolgere compiti sia nella preparazione dei fidanzati, sia nella celebrazione
stessa del rito. E necessario poi che
tutta la comunità cristiana cooperi a testimoniare la fede e a manifestare al mondo l'amore di Cristo.
27. II Matrimonio sia celebrato nella parrocchia di uno
dei due fidanzati, oppure
altrove con licenza del proprio Ordinario o del parroco.
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